non sempre si paga l’IVA sugli onorari dell’avvocato
Non sempre si paga l’IVA sugli onorari dell’avvocato. E’ quanto di recente confermato la terza sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2818 del 30 gennaio 2024.
In caso di giudizio, infatti, il soccombente, cioè chi, avendo perso la causa, è stato condannato dal Giudice al pagamento delle spese legali a favore del vincitore, non è tenuto a pagare l’IVA sugli onorari dell’avvocato avversario, se la parte vittoriosa può recuperarla.
La parte soccombente deve quindi rimborsare alla parte vittoriosa l’onorario del legale con IVA, solo quando quest’ultima non possa portare in detrazione l’imposta. In questo caso infatti l’IVA diventerebbe un costo del processo.
Ma in pratica come funziona?
- L’avvocato emette la fattura per i propri compensi con IVA direttamente nei confronti del Cliente che ha assistito, che provvede al pagamento dell’intero importo.
- Controparte (soccombente) rimborsa il Cliente, senza che ci sia la necessità di emettere alcuna fattura a giustificazione del rimborso delle spese che ha incassato.
- La parte soccombente registra contabilmente le spese rimborsate, documentando l’operazione con il dispositivo della sentenza o con il decreto ingiuntivo.
L’IVA sarà quindi rimborsata dal soccombente solo se rappresenta un costo per la parte vittoriosa (per esempio nel caso di privati o di soggetti passivi d’imposta che non possono portare l’IVA pagata in detrazione).
Per questi motivi non sempre si paga l’IVA sugli onorari dell’avvocato.
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